Procedura Whistleblowing
ISTITUZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA: INFORMATIVA
Che cosa si può segnalare?
Costituiscono oggetto di segnalazione i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
Esempi:
illeciti riguardanti gli appalti pubblici;
illeciti riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
illeciti riguardanti sicurezza e conformità dei prodotti ; illeciti riguardanti sicurezza dei trasporti;
illeciti riguardanti tutela dell’ambiente;
illeciti riguardanti radioprotezione e sicurezza nucleare;
illeciti riguardanti sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; illeciti riguardanti salute pubblica;
illeciti riguardanti protezione dei consumatori;
illeciti riguardanti tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
illeciti riguardanti atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 TFUE (lotta contro la frode);
illeciti in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (ad es. occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).
Il Segnalante può effettuare la segnalazione se ha fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti , in modo da renderne concretamente possibile la verifica.
Che cosa NON è oggetto di segnalazione al canale?
Non sono oggetto di segnalazione tramite il canale le lamentele riguardanti rapporti contrattuali individuali e/o doglianze personali.
Esempi di che cosa NON segnalare al gestore del canale: vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, doglianze per la mancata promozione, il mancato aumento di stipendio, il mancato premio di produzione, lamentele circa le modalità di organizzazione delle ferie, i comportamenti scortesi da parte di colleghi, la ridefinizione delle mansioni.
Alcuni di questi comportamenti configurano un illecito, ma, se non hanno riverbero sull’interesse pubblico, il canale di segnalazione interna NON costituisce lo strumento idoneo per gestire la problematica.
Come si può segnalare?
La gestione del canale di segnalazione interna è stata affidato alla Dott.ssa Monica Busso cell. +39 392 8 918862 (di seguito “Gestore”).
Il canale scelto prevede l’uso di Whatsapp, in quanto consente una comunicazione crittografata diretta tra segnalante e gestore del canale.
È stato predisposto un modulo di segnalazione che fornisce una traccia delle informazioni da fornire. L’utilizzo del modulo è facoltativo e le informazioni ivi richieste sono a titolo esemplificativo.
Si può compilare il modulo e mandare la foto via Whatsapp oppure fare la segnalazione in forma libera tramite messaggio o mediante chiamata Whatsapp.
Si può contattare il Gestore per avere informazioni. Si può contattare il Gestore per fissare un incontro.
Il contatto con il Gestore sottintende l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali secondo la normativa Privacy (regolamento UE 2016/679), in quanto, diversamente, non sarebbe possibile gestire il servizio.
Che cosa succede dopo che la segnalazione è stata effettuata?
• Viene rilasciato un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
• il Gestore del canale mantiene un contatto con la persona segnalante cui richiedere, se necessario, integrazioni e dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
• entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Gestore del canale fornisce riscontro alla segnalazione al segnalante.
Qualora, a seguito dell’attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l’archiviazione con adeguata motivazione.
Chi può segnalare?
Dipendenti, collaboratori, fornitori, lavoratori autonomi, tirocinanti, stagisti che intrattengono rapporti lavorativi con la Società.
La segnalazione può essere effettuata anche:
- dagli azionisti,
- nel periodo di prova
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso)
In che cosa consistono le tutele?
Garanzia della riservatezza dell’identità della persona segnalante, persona menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione, della relativa documentazione.
Divieto di ritorsione.
Chi viene tutelato?
Il segnalante, i facilitatori (cioè, quelli che hanno supportato il segnalante), i colleghi del segnalante, i parenti del segnalante che lavorano nel medesimo contesto, gli enti di proprietà del segnalante.
Ho sentito parlare della segnalazione esterna: di che cosa si tratta?
La segnalazione deve essere prioritariamente inoltrata al canale di segnalazione interna.
In alcuni specifici casi (1) è possibile rivolgersi all’ANAC, cioé al canale di segnalazione esterna:
a) se nell'ambito del proprio contesto lavorativo il canale di segnalazione interna non è atti vo o non è conforme alla normativa;
b) se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Al di fuori di questi casi rivolgersi all’ANAC è inutile, perché la segnalazione verrebbe archiviata.
La segnalazione esterna è considerata inammissibile ed è archiviata dall’ANAC anche nel caso in cui la violazione segnalata risulti di lieve entità (2).
Eventuali ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, derivanti dalle segnalazioni effettuate devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC.
Ho sentito parlare della divulgazione pubblica: di che cosa si tratta?
La segnalazione deve essere prioritariamente inoltrata al canale di segnalazione interna e, in subordine, all’ANAC, se ricorrono i presupposti.
In alcune specifiche circostanze la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (3):
a) se la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ma senza esito;
b) se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
(1) Art. 6 D.Lgs. 24/2023
(2) Art.8 del “Regolamento Per La Gestione Delle Segnalazioni Esterne E Per L’esercizio Del Potere Sanzionatorio Dell’anac In Attuazione Del Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, N. 24”, Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023
(3) Art. 15 D.Lgs. 24/2023